Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20716 del 28 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:20716PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il reato di falso materiale in atto pubblico (art. 488 c.p.) sussiste quando l'agente, pur essendo in possesso di un documento, non ha il diritto o la facoltà di riempirlo, in quanto ne ha acquisito il possesso in modo illegittimo o non è provvisto di un valido mandato "ad scribendum" al momento del riempimento. In tali ipotesi, l'agente è del tutto sfornito del potere di integrare il documento, sicché l'apposizione di una dichiarazione o di altri elementi in esso configura un'alterazione abusiva, punibile ai sensi dell'art. 488 c.p., a prescindere dalla natura del contenuto inserito. La norma di cui all'art. 488 c.p. trova, dunque, applicazione al di fuori dei casi in cui il possessore dell'atto abbia obbligo o facoltà di riempimento, senza che possa ritenersi indeterminato il precetto normativo, atteso che gli estremi dell'atto abusivamente riempito sono individuati e tipizzati dalla chiara lettera della disposizione, in rapporto all'art. 486 c.p., in via di esclusione. Inoltre, il principio di correlazione tra sentenza e accusa non risulta violato quando il giudice, pur qualificando diversamente il fatto rispetto all'imputazione, non modifica i contenuti essenziali dell'addebito, così da non privare l'imputato della possibilità di esplicare un'effettiva difesa. Pertanto, la condanna per il reato di cui all'art. 488 c.p. è legittima, anche laddove l'imputazione fosse stata formulata ai sensi dell'art. 486 c.p., purché il fatto storico accertato corrisponda a quello contestato.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
P. A. era condannato dal tribunale di Taranto per il delitto di cui all'art. 486 c.p., per avere abusivamente riempito e fatto uso di un foglio firmato in bianco dal dipendente C. G., scrivendovi una dichiarazione con la quale questi si diceva debitore della somma di L. 35.000.000, oltre gli interessi, per un prestito ricevuto.
- Sul gravame dell'imputato, la Corte di appello confermava, previa, qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 488 c.p.
- Ricorre personalmente il P., che deduce:
a) violazione dell'art. 521 c.p.p.;
b) illegittimità costituzionale dell'art. 488 c.p. in relazione agli art. 23 e 25 Cost., per le genericità della norma, in violazione del principio di tassatività;
c) vizio di motivazione per manifesta illogicità quanto alla valutazione del compendio probatorio, suscettibile di interpretazioni alternative, favorevoli all'imputato. In particolare, si assume essere incomprensibile che …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.