Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1324 del 19 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1324PEN

Massima

Massima ufficiale
Tra il procedimento di prevenzione e quello penale sussiste piena autonomia, sicche` elementi probatori idonei ad essere utilizzati per il primo possono non avere alcuna valenza in ordine al secondo, essendo diversi i fini cui tendono le due procedure: l`una fondata sulla certa dimostrazione di esistenza di responsabilita` penalmente sanzionata, l`altra basata sulla fattuale certezza di elementi instauranti un sospetto di attualita` di pericolosita` sociale. Purtuttavia, allorche`, ai fini di valutare la sussistenza di elementi idonei ad evidenziare la pericolosita` del prevenuto, il giudice si serva di circostanze fattuali emergenti da procedimento penale in tale sede valutata come insufficienti per fondarvi un giudizio di responsabilita` penale, e` necessario che su detti elementi sia effettuato un puntuale esame critico, sia in ordine alla loro certa esistenza sul piano della realta`, sia in merito alla loro diretta relazione con il giudizio di pericolosita` sociale che presuppone l`eventuale irrogazione della misura preventiva.     da vedere: Sen 03/12/1993 4436 sez 1 Pen Sen 24/08/1992 3005 sez 6 Pen

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