Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21760 del 3 giugno 2021

ECLI:IT:CASS:2021:21760PEN

Massima

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Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. sussiste non solo quando il danneggiamento è "materiale" (distruzione o dispersione del bene), ma anche quando è "funzionale" (deterioramento o invalidazione funzionale dello stesso), configurandosi ogni qualvolta qualcuno distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui. Pertanto, il danno penalmente rilevante non è escluso dalla mancanza di un danno patrimoniale quantificabile, essendo sufficiente che la condotta abbia determinato l'inutilizzabilità temporanea del bene e la necessità di un intervento di ripristino, comportando un concreto disagio e l'impiego di personale specializzato. Il giudice di merito può legittimamente escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in presenza di una condotta caratterizzata da modalità aggressive, a prescindere dall'entità del danno. Inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sulla sola valutazione dei precedenti penali dell'imputato, in quanto tale dato negativo può essere ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi, senza che ciò comporti un vizio di motivazione, purché la decisione risulti congrua e non contraddittoria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella - Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. MONACO Marco Mari - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONACO MARCO MARIA;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 22/5/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 18/10/2016 nei…

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