Cassazione penale Sez. I sentenza n. 466 del 4 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:466PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli indizi richiesti nella fase delle indagini preliminari per la emissione di provvedimenti cautelari, ancorche` gravi, non possono essere equiparati a quelli postulati per una sentenza di condanna ne` essere corredati di certezza, giacche` per essi e` sufficiente la consistente probabilita` che la persona incolpata, e non altri, sia legata da nesso di causalita` efficiente, produttivo di un evento penalmente sanzionato e configurato, e della cui realta` sussista pari probabilita`. In ordine alla valutazione effettuata a tal fine, il compito del giudice della legittimita` e` limitato alla verifica della sussistenza e logicita` della motivazione, la cui carenza o manifesto vizio risultino dal testo del provvedimento impugnato. (La cassazione ha altresi` evidenziato che il requisito della "gravita`" degli indizi, di cui all`art. 273 cod. proc. pen., va considerato sussistente ogni qual volta i detti indizi rivelino un consistente "fumus" di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti destinati ad essere verificati in prosieguo).    da vedere: Sen 11/07/1992 503 sez 6 Pen Sen 20/07/1992 1764 sez 6 Pen

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