Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2317 del 15 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2317CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale n.. 93 del 1979 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.. 10, secondo e terzo comma, del R.D. 8 gennaio 1931 n.. 148 (come modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n.. 633), nella parte in cui dispone l'improponibilità, anziché la sola improcedibilità, dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione aventi ad oggetto il riconoscimento di qualifica superiore e, in via subordinata, l'accertamento del diritto alle corrispondenti differenze retributive - il termine per l'inizio dell'azione giudiziaria in questione è subordinato unicamente al rispetto della prescrizione ordinaria, ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo gerarchico ai fini della procedibilità della domanda.

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