Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4458 del 12 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4458PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante ex art.. 630 comma quarto seconda ipotesi cod. pen., è necessario non solo che il concorrente, dissociatosi dagli altri, si sia adoperato volontariamente, anche se non spontaneamente, per la liberazione del sequestrato, ma che tale scopo sia stato raggiunto al di fuori di qualsiasi collegamento col pagamento del prezzo del riscatto.

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