Corte d'appello civile Brescia sentenza n. 20 del 31 gennaio 2023

Massima

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MASSIMA GIURIDICA Il lavoratore, a seguito della declaratoria di inefficacia della cessione di ramo d'azienda, ha diritto alla retribuzione nei confronti del cedente, anche qualora abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa presso il cessionario e abbia percepito da quest'ultimo la medesima retribuzione. Il cedente non può detrarre dalla retribuzione dovuta al lavoratore quanto questi abbia medio tempore percepito dal cessionario, in quanto il rapporto di lavoro con il cedente è rimasto in vita, sebbene quiescente per l'illegittima cessione, e il lavoratore ha offerto la propria prestazione al cedente, il cui rifiuto ingiustificato lo pone in una situazione di mora accipiendi equiparabile all'effettiva esecuzione della prestazione. La natura retributiva dell'obbligazione del cedente non è esclusa dal fatto che il lavoratore abbia continuato a svolgere le medesime mansioni e a percepire la medesima retribuzione presso il cessionario, atteso che l'interesse del lavoratore alla reintegrazione presso l'originario datore di lavoro, unico motivo che lo ha indotto a impugnare la cessione, risulta comunque leso. Il cedente non può invocare l'effetto estintivo del debito per il pagamento effettuato dal cessionario, né può applicarsi in via analogica la disciplina prevista per i casi di somministrazione irregolare o appalto illecito, in quanto tali fattispecie sono strutturalmente diverse dalla cessione di ramo d'azienda dichiarata inefficace. Il nuovo orientamento giurisprudenziale, che riconosce la natura retributiva dell'obbligazione del cedente e l'impossibilità di detrarre quanto percepito dal lavoratore presso il cessionario, non introduce una sanzione indiretta in violazione dell'art. 25 Cost., ma costituisce l'espressione di un principio generale volto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto dei diritti del lavoratore, in conformità agli artt. 3, 36 e 41 Cost.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
Dott. Antonio MATANO - Presidente rel.
Dott. Giuseppina FINAZZI - Consigliere
Dott. Silvia MOSSI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il 20.07.2022 iscritta al n. 156/2022 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 26.01.2023
da
(...) S.P.A. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pi.Bu. del foro di Siena, An.So. del foro di Varese, Ma.Gi. ed An.Ne. del foro di Milano, questi ultimi domiciliatari giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
contro
(...), (...), (...), (...), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Bolognesi del foro di Roma, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTI APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 18 del 2022 del Tribuna…

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