Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 15466 del 2024

ECLI:IT:TARLAZ:2024:15466SENB

Massima

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La revoca della concessione per la gestione di una ricevitoria del gioco del lotto è legittima qualora il concessionario si renda colpevole di reiterati ritardi nei versamenti dei proventi del gioco, in numero superiore a dieci, anche se di limitata entità, in quanto tali da compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione concedente, a prescindere dalla valutazione della gravità dell'inadempimento e dalla sussistenza di giustificazioni soggettive. L'amministrazione, infatti, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 34, comma 1, n. 9, della legge n. 1293/1957 e dell'art. 2, comma 5, del disciplinare di concessione, qualora il comportamento del concessionario, per la frequenza dei ritardi nei versamenti, presenti le caratteristiche di "abitualità" della violazione, in quanto indice di scarsa affidabilità del concessionario e compromissione della regolarità dei flussi finanziari di competenza dell'amministrazione. La tempestività e la regolarità dei versamenti dei proventi del gioco, infatti, rivestono carattere essenziale per il corretto funzionamento del sistema del gioco del lotto, imperniato su estrazioni periodiche ravvicinate, sulla raccolta di un montepremi costituito dal totale delle somme giocate e sul pagamento puntuale delle vincite, sicché il mancato rispetto della scansione temporale prevista dalla normativa di riferimento per l'effettuazione dei versamenti, anche se non determinato da gravi inadempimenti, può comunque legittimare la revoca della concessione, in quanto idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario tra l'amministrazione e il concessionario. Né rilevano, ai fini dell'esclusione della responsabilità del concessionario, eventuali giustificazioni soggettive addotte dallo stesso, quali problematiche di natura sanitaria, in quanto tali da non costituire un impedimento assoluto all'effettuazione tempestiva dei versamenti, non rinvenendosi un nesso di causalità diretto tra le problematiche prospettate e il ripetuto tardivo versamento delle somme raccolte nei termini convenuti.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/07/2024

N. 15466/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04589/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4589 del 2024, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Roma, via Gregorio VII, n. 269;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

previo accoglimento della domanda cautelare,

del “
Provvedimento di rev…

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