Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 129 del 2016

ECLI:IT:TARPR:2016:129SENT

Massima

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La revoca di un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione, a seguito del riconoscimento della fondatezza delle censure mosse dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. Tale principio trova applicazione quando l'Amministrazione, attraverso la revoca del provvedimento impugnato, abbia sostanzialmente riconosciuto la legittimità delle doglianze del ricorrente, venendo meno l'interesse di quest'ultimo alla prosecuzione del giudizio. In tali ipotesi, il Giudice Amministrativo, preso atto della cessazione della materia del contendere, condanna l'Amministrazione al ristoro delle spese processuali sostenute dal ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Tale soluzione consente di evitare un inutile dispendio di attività processuale, valorizzando il ruolo dell'Amministrazione quale soggetto che, nell'esercizio dei propri poteri, è tenuta a conformarsi ai rilievi giuridici sollevati dal ricorrente, rimuovendo gli atti illegittimi e riconoscendo le ragioni del privato. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, unitamente alla condanna alle spese, rappresenta pertanto uno strumento di tutela effettiva del cittadino avverso provvedimenti amministrativi illegittimi, incentivando l'Amministrazione a rimuovere tempestivamente gli atti viziati, senza necessità di un giudizio di merito.

Sentenza completa

N. 00475/2011
REG.RIC.

N. 00129/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il terzo in Parma, viale Toschi n. 4;

contro

Comune di Calestano, non costituito in giudizio;

nei confronti di

((omissis));

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale di Calestano n. 34 del 24 giugno 2011 recante approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di opere di mitigazione idraulica a tutela del complesso residenziale "S. Agata" di Calestano;

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