Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 17715 del 24 aprile 2014

ECLI:IT:CASS:2014:17715PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio del proprio potere di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza, è tenuto a rettificare gli errori di intestazione e di indicazione del giudice a quo, al fine di assicurare la correttezza formale e sostanziale del provvedimento giurisdizionale. Tale potere di correzione, previsto dall'art. 130 c.p.p., rappresenta uno strumento volto a garantire l'esattezza e la precisione del testo della sentenza, senza incidere sul contenuto dispositivo e motivazionale della stessa. L'errore materiale, essendo una mera svista o imprecisione di carattere formale, non comporta alcuna modifica della decisione nel merito, ma mira unicamente a ripristinare la correttezza della formulazione del provvedimento giudiziario. Il giudice, pertanto, nell'esercitare tale potere correttivo, deve limitarsi a rettificare gli aspetti meramente formali, senza alcuna possibilità di riesaminare il contenuto sostanziale della pronuncia. La correzione degli errori materiali rappresenta, dunque, un intervento di natura meramente ricognitiva e non decisoria, volto a eliminare imprecisioni o sviste che non incidono sulla validità e sull'efficacia del provvedimento giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

RILEVATO IN FATTO

che l'avv. (OMISSIS), difensore dei ricorrenti, con istanza depositata in data 12-2-14, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 130 c.p.p., la correzione, nella sentenza n. 695/14 pronunciata da questa sezione 6 della Corte di Cassazione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 3-12-13, dei seguenti errori materiali: nell'intestazione il difensore deve leggersi l'avv. (OMISSIS) e non gia' l'avv. (OMISSIS), come invece indicato; alla pag. 10 rigo 14 deve legger…

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