Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano sentenza n. 82 del 2014

ECLI:IT:TRGABZ:2014:82SENT

Massima

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Il legittimo esercizio del potere di revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, quale l'aggiudicazione definitiva di una gara d'appalto, è consentito all'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca è legittima quando, successivamente all'aggiudicazione, intervengono circostanze che rendono impossibile il finanziamento del progetto oggetto della gara, come nel caso di sopravvenuta modifica dell'interpretazione delle norme sulla delega di attività formative da parte dell'ente finanziatore, che determina l'inammissibilità della spesa. In tali ipotesi, l'amministrazione è tenuta a revocare l'aggiudicazione, in quanto il venir meno della copertura finanziaria costituisce un sopravvenuto motivo di pubblico interesse che giustifica l'esercizio del potere di autotutela. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca non determina l'illegittimità del provvedimento, quando l'interessato è comunque venuto a conoscenza delle circostanze che hanno condotto all'adozione dello stesso e ha avuto la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni. In tali casi, infatti, la comunicazione di avvio del procedimento risulta superflua, in quanto lo scopo di consentire all'interessato di partecipare al procedimento è stato comunque raggiunto. L'indennizzo dovuto all'impresa aggiudicataria in caso di legittima revoca dell'aggiudicazione è limitato al solo danno emergente, costituito dalle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per l'approntamento delle risorse necessarie all'esecuzione del contratto, senza che possa essere riconosciuto il risarcimento del lucro cessante o di altri tipologie di danni. Tale indennizzo può essere liquidato in via equitativa, in mancanza di idonea documentazione comprovante l'effettivo esborso.

Sentenza completa

N. 00103/2013
REG.RIC.

N. 00082/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2013, proposto da:
((omissis)), con sede legale in Milano, Via Tadino 52, in persona del legale rappresentante p.t. dott. ((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)) congiuntamente e/o disgiuntamente all’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ((omissis)) e ((omissis)) in Bolzano, ((omissis)) n. 10/h;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano e Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi “((omissis))” di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore dott. ((omissis)), rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli…

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