Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7779 del 1 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:7779PEN

Massima

Massima ufficiale
L'applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) con la conseguenziale estinzione del reato, è consentita anche nel caso di previsione di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, avendo il legislatore voluto riferire le norme relative al cosiddetto "patteggiamento" anche ai reati punibili con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. Né la declaratoria di estinzione del reato è in tal caso in contrasto con il permanere della sanzione pecuniaria cui la sostituzione non può essere applicata perché come la reclusione si converte in multa e l'arresto in ammenda, che per effetto dell'estinzione del reato restano degradate a sanzioni pecuniarie, così ad esse si aggiungono quantità di multe o di ammende le quali, per se non soggette a sostituzione, devono ritenersi anch'esse degradate a sanzione pecuniaria.

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