Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11008 del 22 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:11008PEN

Massima

Massima ufficiale
Deve considerarsi organizzatore, secondo l'accezione usata nell'art. 306 cod. pen. (banda armata), non solo colui che s'incarica di provvedere alla ristrutturazione interna dell'ente, mediante la elaborazione di norme che ne disciplineranno il funzionamento e, ad associazione costituita, coordina il lavoro, affida incarichi ai gregari, redige programmi, cura l'efficienza della organizzazione, enuncia direttive o dirige anche un solo settore d'intervento, ma anche colui che, con potere di fatto, svolge attività essenziali per la vita e l'efficienza dell'associazione, all'interno di essa, o ne promuove o favorisce attivamente l'incremento, come chi abitualmente e sistematicamente fornisce rifugio e/o vitto ai componenti dell'associazione eversiva, custodisce beni e strumenti di vita e di efficienza dell'ente (armi, munizioni, elenchi di uomini del mondo politico ed economico, materiale di propaganda), si adopera per mettere in contatto tra di loro i componenti, cura e agevola le loro riunioni, per fini propri della loro organizzazione.

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