Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16235 del 27 aprile 2022

ECLI:IT:CASS:2022:16235PEN

Massima

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Il reato di falso in atto pubblico commesso da un privato, pur tutelando primariamente l'interesse pubblico alla genuinità materiale e veridicità ideologica degli atti, può ledere anche la sfera giuridica del soggetto privato sulla cui posizione l'atto falso è destinato a incidere concretamente, conferendogli la qualità di persona offesa. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla competenza funzionale di cui all'art. 11 c.p.p., non è sufficiente che l'atto falso sia apparentemente riferibile a un magistrato, essendo necessario che la qualifica di danneggiato dal reato abbia trovato espresso riconoscimento nell'ambito del procedimento penale, previa verifica in concreto della situazione delineatasi. Quanto all'idoneità degli atti a ledere la fede pubblica, ciò che rileva non è la pedissequa riproduzione di tutti i requisiti formali dell'atto originale, ma l'impatto che l'atto falso è idoneo ad avere sulla generalità dei soggetti che con esso possono entrare in contatto, potendo anche un atto giurisdizionale, pur non riproduttivo di tutti i requisiti formali, risultare lesivo della fede pubblica qualora presenti caratteristiche tali da indurre in errore i terzi in buona fede privi di specifiche competenze giuridiche.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. ROMANO Michele - Consigliere

Dott. SESSA Renata - rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. RIESAME di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
lette le conclusioni del PG Dr. PERLA LORI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9.11.2021, il Tribunale di Brescia ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 15/10/2021, impositiva della misura cautelare del divieto temporaneo…

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