Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 96 del 2005

ECLI:IT:TRGATN:2005:96SENT

Massima

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La costruzione di volumi interrati a confine di proprietà è ammissibile ai sensi dell'art. 14 del regolamento edilizio comunale, senza necessità di preventiva autorizzazione del confinante, salvo il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa e dal codice civile. La rimozione e ricollocazione di una recinzione storica su supporto mobile per consentire l'accesso a un garage interrato non integra una violazione del vincolo di tutela, in assenza di prova che la recinzione sia stata definitivamente eliminata e sostituita. La riduzione di un terzo degli standard di parcheggio, prevista dalla normativa, non richiede un'espressa determinazione della commissione edilizia comunale, essendo sufficiente l'approvazione degli elaborati progettuali che la contengono. Lievi scostamenti dalle dimensioni minime dei posti auto non integrano violazioni, purché sia comunque garantito il numero complessivo necessario. La realizzazione di una rampa di accesso al garage, anche se con pendenza e larghezza leggermente superiori ai parametri regolamentari, non determina necessariamente un ostacolo al facile e funzionale parcamento dei veicoli, né un pericolo per la circolazione, ove siano previsti adeguati dispositivi di segnalazione. L'assenza di un ripiano orizzontale davanti alla porta di accesso al bar, in contrasto con la normativa sulle barriere architettoniche, può essere superata mediante l'installazione di un dispositivo automatico di apertura della porta stessa.

Sentenza completa

FATTO
Il ricorrente avversa l'autorizzazione edilizia rilasciata al proprio confinante per la realizzazione di lavori di modifiche interne, formazione impianti tecnologici a norma, nuovi servizi igienici e di costruzione di un nuovo garage interrato sulla p.ed. 1678 c.c. Ti., viale Da. n. 7, funzionali ad attività di bar, pasticceria e gelateria artigianale.
Denuncia: 1) Violazione dell'art. 14 del regolamento edilizio comunale nella part.e in cui disciplina le distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà, lamentando che il controinteressato abbia costruito il garage interrato a confine con la proprietà del ricorrente senza suo preventivo assenso; 2) Violazione dell'art. 62 NTA del PRG di Tione e disparità di trattamento per essersi consentito al controinteressato l'abbattimento di una recinzione -iscritta nell'elenco degli "elementi storici" e come tale ammissibile di soli interventi di restauro- da sostituire con un nuovo cancel…

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