Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27740 del 11 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:27740PEN

Massima

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Il reato di imbrattamento di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen. si distingue dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. in quanto il primo produce una mera alterazione temporanea e superficiale della cosa altrui, il cui aspetto originario è comunque facilmente reintegrabile, mentre il secondo comporta una modificazione della cosa che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio. Pertanto, la condotta di imbrattamento di beni esposti alla pubblica fede, come un cancello o un muro di cinta, è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 639, comma 2, cod. pen., a prescindere dall'assenza di violenza o minaccia e dalla possibilità di una pronta rimozione dell'imbrattamento, non essendo tale condotta equiparabile alle ipotesi di danneggiamento depenalizzate. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, può legittimamente ritenere provata la condotta dell'imputato sulla base di un compendio probatorio che, pur non comprendendo la ripresa video diretta dell'azione di imbrattamento, sia comunque idoneo a ricondurre tale condotta all'imputato in modo logico e coerente. Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato dall'assenza di elementi di segno positivo nella personalità dell'imputato e dalla rilevanza dei suoi precedenti penali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. DI PAOLA Sergio - Presidente

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Relatore

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di.Br. nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/06/1953
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appe…

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