Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32157 del 26 settembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:32157PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di violenza sessuale, la norma di cui al comma 4 n. 2 dell'art. 609 septies c.p. — nello stabilire la perseguibilità d'ufficio dei fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella norma stessa — si riferisce a tutte le condotte comprese nelle previsioni degli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater del codice penale, sì che non necessita la querela quando si procede con riguardo ad atti sessuali tenuti con minore degli anni quattordici, pur in assenza di induzione o violenza rilevanti ex art. 609 bis c.p., da taluno o con il concorso di taluno dei soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa. In tema di violenza sessuale, la procedibilità di ufficio stabilita dal n. 2 del comma 4 dell'art. 609 septies c.p., prevista per i fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella stessa norma, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato, che personalmente non si trovino in rapporto qualificato con la persona offesa, e ricorre anche quando costoro siano i soli autori materiali del delitto. (Fattispecie riguardante rapporti sessuali consensuali consumati da un estraneo con persona minore degli anni quattordici, con il consenso e l'agevolazione della madre della minore).

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza del C. in ordine al reato ascrittogli per essersi congiunto carnalmente, in varie successive occasioni, con D. L. L., minore degli anni quattordici al momento del fatto, in concorso con B. M., madre della ragazza che aveva prestato il proprio consenso al compimento degli atti sessuali agevolandoli. La sentenza di appello, avendo accertato la sussistenza dei fatti di cui alla contestazione, ha affermato la tipicità, ai sensi dell'art. 110 c.p., del concorso della madre della D. L. con il coimputato C., avendo la prima non solo prestato il proprio consenso al compimento dei predetti rapporti sessuali, ma avendoli altresì agevolati, in quanto consentiva al C., che era fidanzato con la ragazza, di dormire con lei in una stanza appositamente messa a disposizione dei giovani nella sua abitazione. Da tale puntualizzazione la Corte territoriale ha des…

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