Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1081 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:1081SENT

Massima

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La realizzazione di opere edilizie in totale difformità rispetto a quanto dichiarato in una denuncia di inizio attività (DIA) comporta l'applicazione della sanzione demolitoria prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto tali interventi non possono essere considerati soggetti a mera DIA ma richiedono il previo rilascio del permesso di costruire. Ciò anche qualora il proprietario abbia successivamente presentato una domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del medesimo D.P.R., la cui pendenza non sospende l'efficacia dell'ordine di demolizione, il quale riacquista piena efficacia in caso di rigetto della richiesta di accertamento di conformità. L'amministrazione comunale è pertanto legittimata a ordinare la demolizione di opere realizzate in totale difformità dalla DIA, senza che possa rilevare la mera asserzione della finalità di eliminazione delle barriere architettoniche, in assenza di elementi comprovanti tale circostanza. Il proprietario non può invocare la violazione del giusto procedimento o l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l'amministrazione ha adeguatamente motivato il provvedimento sanzionatorio sulla base della documentazione acquisita, che evidenzia l'incremento di superficie e cubatura rispetto a quanto dichiarato nella DIA.

Sentenza completa

N. 09910/2004
REG.RIC.

N. 01081/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09910/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9910 del 2004, proposto da Lucia D'Angelo, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Giacomo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, Viale A.Gramsci, 21;

contro

il Comune di Casandrino, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento n. 67 del 1 giugno 2004, con la quale il Comune di Casandrino ha ordinato la demolizione di opere asseritamente abusive:

b) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale, tra i quali, il verbale prot. n. 537/P.M. n. 29/04 e l’ordinanza di…

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