Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1390 del 30 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:1390PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto che può ben essere identica in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Difatti, mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente un'azione intimidatoria, trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione, la violenza privata presenta, sotto il profilo soggettivo, un quid pluris, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato.

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