Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2799 del 27 maggio 1997
ECLI:IT:CASS:1997:2799PEN
Massima
Massima ufficiale
Qualora il presidente di un tribunale abbia accolto la dichiarazione di astensione formulata dal presidente di un collegio giudicante costituito nell'ambito del medesimo tribunale, spetta allo stesso presidente del tribunale, e non al nuovo collegio giudicante, indicare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p., se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia, cioè possano essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restando, poi, la competenza esclusiva del collegio giudicante a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 511 c.p.p., in relazione all'art. 525 stesso codice.
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