Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28555 del 20 giugno 2018

ECLI:IT:CASS:2018:28555PEN

Massima

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Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non è assorbito dal reato di possesso di documenti di identità falsi (art. 497-bis c.p.), in quanto il primo presuppone l'effettiva utilizzazione del documento contraffatto per spacciarsi per un'altra persona, mentre il secondo punisce il mero possesso o fabbricazione del documento falso, a prescindere dal suo successivo utilizzo. Pertanto, i due reati concorrono tra loro. Inoltre, le false dichiarazioni rese dall'imputato in occasione di controlli di polizia (art. 495 c.p., comma 1) e in sede giudiziaria (art. 495 c.p., comma 2, n. 2) costituiscono fattispecie circostanziate dello stesso reato, e non reati autonomi, con la conseguenza che il giudice deve procedere al bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le eventuali attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 69 c.p. Il divieto di reformatio in pejus non è violato quando il giudice di appello, pur modificando la qualificazione giuridica della fattispecie, non aumenta la pena concretamente inflitta, ma anzi la riduce, applicando correttamente il meccanismo del bilanciamento tra circostanze.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUARDIANO Alfredo - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L - rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso come segue:
1) Annullamento senza rinvio, con riferimento al reato ex articolo 495, sub. 3 per condotte antecedenti al (OMISSIS);

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