Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3083 del 18 giugno 1996

ECLI:IT:CASS:1996:3083PEN

Massima

Massima ufficiale
In ordine al decreto ministeriale impositivo del regime penitenziario speciale di cui all'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e` devoluto al tribunale di sorveglianza unicamente il controllo di legittimita`, essendo precluso quello riguardante l'opportunita`, l'adeguatezza e l'idoneita` delle scelte compiute circa le modalita` del trattamento detentivo. In virtu` del suddetto sindacato il giudice deve accertare se sussistono i presupposti di legge e se le limitazioni imposte siano strumentali al perseguimento delle finalita` specificate dall'art. 41 bis citato, restando esclusa la possibilita` di annullare, revocare o modificare il provvedimento, dal momento che operano al riguardo i limiti interni alle attribuzioni giurisdizionali, stabiliti dagli art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e). (Fattispecie relativa ad annullamento del provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'inefficacia del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia relativamente alle limitazioni riguardanti la ricezione di pacchi di biancheria e al divieto di acquisto di generi alimentari destinati alla cottura).    conforme: Sen 31/08/1995 4149 sez 1 Pen Sen 12/02/1996 6873 sez 1 Pen

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