Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 42 del 2023

ECLI:IT:TARSA:2023:42SENB

Massima

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Il diritto di realizzare parcheggi pertinenziali in aree esterne agli edifici, anche se non interrati, trova fondamento nell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 122/1989, il quale non richiede necessariamente che tali parcheggi siano ubicati nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati. La normativa vigente, infatti, contempla diverse tipologie di parcheggi, assoggettate a regimi giuridici differenziati, tra cui i parcheggi pertinenziali di edifici costruiti dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 765/1967, che possono essere realizzati anche fuori terra, in ragione della ratio di favorire la realizzazione di tali interventi nelle zone abitate, quali opere di ordinata e razionale urbanizzazione. Pertanto, la realizzazione di box auto interrati di pertinenza ad un fabbricato per civili abitazioni in corso di costruzione, pur non rientrando nella disciplina di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 relativa ai soli parcheggi ubicati "nel sottosuolo", "al piano terreno dei fabbricati" o "nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato", è comunque consentita ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, come modificato dalla legge n. 122/1989, in quanto intervento di ordinata e razionale urbanizzazione, a condizione che siano rispettate le distanze minime previste dalla normativa urbanistica. Inoltre, la natura pertinenziale dell'area destinata alla realizzazione dei box auto è desumibile dalla circostanza che le particelle catastali dell'edificio e dell'area sono ormai fuse in un'unica particella, in applicazione del principio di cui all'art. 817 c.c. sulla pertinenza, che richiede una destinazione non transitoria o occasionale, ma di carattere stabile. Infine, il diniego dell'istanza di permesso di costruire non può essere fondato su nuovi motivi ostativi non previamente comunicati al richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto ciò integra una violazione del principio del contraddittorio procedimentale.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00042/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02031/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2022, proposto da
Giordano Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

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