Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6399 del 25 giugno 1982

ECLI:IT:CASS:1982:6399PEN

Massima

Massima ufficiale
La notifica della impugnazione per i soli interessi civili entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 202 cod. proc. pen. costituisce condizione necessaria per la ammissibilità del gravame e la sua omissione non è suscettibile di sanatoria. (Nella specie è stata ritenuta irrilevante la comparizione in udienza, per resistere al gravame, del difensore dell'imputato al quale la notifica, ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen., era stata omessa).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.