Cassazione civile Sez. II sentenza n. 49 del 11 gennaio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:49CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto, la semplice presa in consegna dell`opera appaltata, esaurendosi in un fatto materiale che si attua mediante la traditio, non equivale ad accettazione della stessa, in quanto quest`ultima si concreta in una manifestazione di volonta` con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell`opera eseguita, comportando quali effetti l`esonero dell`appaltatore da ogni responsabilita` per i vizi e le difformita` conosciuti o riconoscibili dell`opera ed il diritto al pagamento del prezzo. tale accettazione, peraltro, puo` essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volonta` di non accettare l`opera o di accettarla con riserva.   conforme: [s77\01022] [s75\00964]

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