Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9891 del 27 settembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:9891PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 73, settimo comma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il collaboratore deve essere in grado di fornire elementi idonei a neutralizzare l'illecito traffico, mediante l'individuazione dei responsabili ai vari livelli o le necessarie indicazioni per la sottrazione delle risorse strumentali alla commissione dei delitti e deve porre le proprie conoscenze a disposizione degli inquirenti, senza alcuna reticenza. (Fattispecie nella quale l'attenuante e` stata negata, sul rilievo che gli imputati non avevano rilevato le fonti di approvvigionamento della droga, che essi, per il ruolo svolto, di trasportatori, dovevano conoscere).    da vedere: Sen 13/02/1995 1493 sez 6 Pen Sen 28/02/1995 2115 sez 6 Pen Sen 09/06/1993 5727 sez 4 Pen

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.