Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 51048 del 9 novembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:51048PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così espresso: La regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non ammette deroghe per il caso di appello convertito in ricorso. Ciò al fine di evitare che vengano elusi, a favore di chi abbia erroneamente qualificato il mezzo di impugnazione, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione. Pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue anche quando l'atto di gravame sia stato qualificato erroneamente come appello e successivamente convertito in ricorso, salvo che non emergano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura ritenuta equa dal giudice.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. DI STASI Antonel - rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2017 del Tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis)).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.11.2017 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui agli articolo 81 c.p., cpv, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 269, 279, 272, 124 e 137 e lo ha condannato alla pena di Euro 2333,00 di ammenda;
2.…

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