Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2422 del 22 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2422PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di appello, riconosciuta ai sensi dell'art. 36, secondo comma cod. proc. pen. l'incompetenza per materia del primo giudice (nella specie per diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulli la sentenza di primo grado ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Infatti, l'art. 190 cod. proc. pen., esclude la ricorribilità delle sentenze relative alla competenza, salvo il caso di pronuncia cosiddetta abnorme, sicché l'unico rimedio giuridico esperibile è quello del conflitto di competenza. (La suprema corte ha altresì ritenuto inconferente la violazione, dedotta dal ricorrente, del divieto della reformatio in pejus, di cui all'art. 515 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello aveva semplicemente annullato - per ragioni di competenza - la decisione del primo giudice senza aggravare la posizione dell'appellante, dovendo il processo instaurarsi "ex novo").

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