Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26584 del 26 maggio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:26584PEN

Massima

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Il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento di una misura cautelare personale, è tenuto a verificare periodicamente l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., lett. c), anche in seguito all'emissione del provvedimento cautelare, senza poter limitare tale valutazione al solo momento "genetico" del procedimento. La misura cautelare, infatti, essendo per sua natura provvisoria, è soggetta a continuo controllo giudiziale sulla permanenza dei relativi presupposti, in ossequio ai principi costituzionali di libertà personale e di proporzionalità della restrizione. Pertanto, il giudice deve esaminare i fatti sopravvenuti rispetto all'adozione della misura, al fine di accertare se le esigenze cautelari siano venute meno o risultino attenuate, valutando in concreto l'attualità del pericolo di recidiva, anche in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare. Solo in tal modo è possibile assicurare il rispetto del diritto fondamentale alla libertà personale, garantendo che la limitazione di tale diritto sia strettamente necessaria e proporzionata alle esigenze cautelari da soddisfare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco - rel. Consigliere

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1984/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 29/11/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;
Udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. ((omissis)), che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
Nessuno e' comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 11 luglio 2016 ex articolo 310 c.p.p., il Tribunale di Roma confermo' la d…

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