Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5199 del 9 maggio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:5199PEN

Massima

Massima ufficiale
La confisca di beni non è una pena, per la quale valga il principio della irretroattività della norma sanzionatoria sancito dall'art. 2 cod. pen. e dall'art. 25 della Costituzione, ma è un istituto disciplinato dal codice penale come misura di sicurezza patrimoniale, con carattere non punitivo ma cautelare, rivolto a prevenire il fenomeno delittuoso, in corrispondenza ad una finalità preventiva. La confisca, pertanto, nella sicurezza dei presupposti richiesti dalla legge, può trovare applicazione anche in relazione a fatti commessi anteriormente alla norma che la prevede. (Fattispecie relativa a confisca disposta in applicazione degli artt. 2 e 3 D.L. 20 giugno 1994, n. 399 convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1994, n. 501).

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