Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4288 del 21 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4288CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel vigente ordinamento, caratterizzato da pluralita` dei sindacati con liberta` dei lavoratori di iscrizione o meno, non puo` ritenersi necessaria, ai fini della qualificazione in termini di sciopero dell'astensione dal lavoro da costoro attuata, l'approvazione e tanto meno l'iniziativa di dette associazioni, in quanto, nel difetto di una normativa in tal senso limitativa, il diritto di sciopero compete ai lavoratori uti singuli, salva la necessita` del suo esercizio con modalita` di partecipazione plurima, in rapporto alle finalita` rivendicative di ordine economico giuridico, o, piu` estesamente, sociale che lo contraddistinguono. Pertanto, l'iniziativa preventiva o l'approvazione contestuale dei sindacati possono assumere rilievo esclusivamente al limitato effetto dell'agevolazione della prova della rilevanza collettiva della menzionata misura di autotutela, e quindi senza alcuna efficacia in tal senso costitutiva.

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