Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2921 del 22 gennaio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:2921PEN

Massima

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Il diritto della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione del pubblico ministero e di poter proporre opposizione, costituisce un principio fondamentale del processo penale, volto a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il rispetto del contraddittorio. L'omessa comunicazione della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia manifestato la volontà di esserne informata, determina la compressione di tale diritto, rendendo illegittimo il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice senza il previo avviso e la possibilità per la persona offesa di partecipare al procedimento. Il rispetto di tale garanzia processuale è essenziale per assicurare la tutela effettiva degli interessi della persona offesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, principi inderogabili che trovano fondamento negli articoli 24 e 111 della Costituzione, nonché nelle norme del codice di procedura penale che disciplinano l'udienza camerale e il procedimento di archiviazione. L'annullamento senza rinvio del provvedimento di archiviazione adottato in violazione di tali presupposti, con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero per il prosieguo del procedimento, rappresenta la necessaria sanzione per ripristinare la legalità processuale e garantire il pieno esercizio dei diritti della persona offesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giulian - Presidente

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere

Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento contro:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2558/2012 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del 09/07/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

lette le conclusioni del PG Dott. ((omissis)): annullamento senza rinvio.

FATTO E DIRITTO

Propongono ricorso per Cassazione, a mezz…

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