Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6956 del 31 maggio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6956PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'art. 201, settimo comma, Cod. proc. pen., i motivi di impugnazione devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità. Sono privi di specificità i motivi del ricorso per cassazione che consistono nella integrale ripetizione dei motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado e disattesi dal giudice di secondo grado, perché non indicano le ragioni delle censure rivolte contro la sentenza impugnata.

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