Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4547 del 23 novembre 1995
ECLI:IT:CASS:1995:4547PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai fini dell`applicazione di una misura cautelare coercitiva, allorche` si sia in presenza di una chiamata in reita` o in correita`, non puo` affermarsi in astratto la necessita` di riscontri estrinseci afferenti al singolo "chiamato" o ai singoli episodi narrati, perche` questi assumano il carattere dei gravi indizi di colpevolezza, intesi come quegli elementi che,nel momento in cui emergono e in relazione alla situazione in cui si presentano -allo stato degli atti - fanno ritenere, con un giudizio di elevata probabilita`, l`indagato come l`autore di un delitto e legittimano, nella fase delle indagini preliminari, l`adozione di una misura cautelare personale, fermo restando che in ogni caso e` esclusa, in "subiecta materia", l`applicabilita` dell`art. 192 cod. proc. pen. riguardante il tema delle prove necessarie, nella diversa fase del giudizio, all`affermazione della responsabilita` dell`imputato. E invero la rilevanza della chiamata in reita` o in correita` va risolta esclusivamente sulla scorta del parametro offerto dall`art. 273 cod. proc. pen., onde va apprezzata come un qualsiasi altro indizio il quale, presentando la peculiarita` di essere fornito da soggetti che, diversamente dai testimoni, non sono estranei, ma variamente coinvolti nel fatto per il quale si procede, deve in vario grado ricevere un riscontro esterno, ma non necessariamente individualizzato. (In motivazione la S.C. ha affermato che la latitudine del riscontro alla chiamata e` necessariamente legata alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, al maggiore o al minor grado di attendibilita` intrinseca del chiamante e al carattere piu` o meno circostanziato dell`accusa, per cui, a fronte di un giudizio fortemente positivo sulla credibilita` intrinseca del chiamante e sulla specificita` del contenuto della chiamata, la presenza di un riscontro di carattere generale, riferentesi alla verifica di uno dei fatti narrati, ben puo` costituire fondamento per l`affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del chiamato, mentre un giudizio di attendibilita` intrinseca meno accentuato puo` comportare la necessita` di elementi di conforto specifici e personalizzati, in ogni caso essendo rimessa la valutazione dello spessore dei riscontri da eseguire al cauto apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della manifesta assenza o illogicita` della motivazione). da vedere:
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