Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4674 del 9 febbraio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:4674PEN

Massima

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Il procedimento di prevenzione è autonomo e distinto dal processo penale, con finalità e presupposti differenti. L'applicazione di una misura di prevenzione personale, come la sorveglianza speciale, non richiede necessariamente una condanna penale per reati associativi, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza a un sodalizio criminale. Il giudice di prevenzione può valutare liberamente qualsiasi elemento indiziario, anche desunto da procedimenti penali conclusi con sentenza di assoluzione, purché idoneo a giustificare il convincimento sulla pericolosità sociale del proposto. L'attualità della pericolosità sociale può essere desunta da un complesso di elementi, come le frequentazioni con soggetti mafiosi, i collegamenti con famiglie criminali e i rapporti con pregiudicati, senza che sia necessaria la prova di una qualificata appartenenza all'associazione mafiosa o di una condanna per reati associativi. Il sindacato della Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso il decreto di applicazione della misura di prevenzione è limitato alla sola violazione di legge, senza possibilità di riesaminare il merito della valutazione di pericolosità effettuata dal giudice di merito, salvo che la motivazione non sia totalmente carente o puramente apparente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DI. MA. VI. N. IL (OMESSO);

avverso il decreto n. 62/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/05/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 3 marzo 2009 il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva l'applicazione della misura di prev…

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