Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 50984 del 8 novembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:50984PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, deve essere proposto esclusivamente a mezzo di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, essendo preclusa all'imputato o al condannato la facoltà di presentare personalmente il ricorso. Il mancato rispetto di tale requisito di forma comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa a distanza di circa un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare la rappresentanza tecnica del difensore nell'esercizio del diritto di impugnazione, pur essendo distinta la legittimazione sostanziale a proporre il ricorso dalla modalità del suo concreto esercizio. La nuova normativa, pertanto, mira a garantire un più efficace e qualificato patrocinio del condannato in sede di legittimità, attraverso l'obbligo di assistenza di un difensore specializzato, senza incidere sulla titolarità del diritto di impugnazione, che rimane in capo all'imputato o al condannato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 20/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ha proposto personalmente ricorso avverso l'ordinanza resa in data 20.3.2018, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari aveva rigettato le istanze volte ad ottenere l'applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenz…

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