Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 653 del 2018

ECLI:IT:TARBS:2018:653SENT

Massima

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La lavorazione di inerti all'interno di un ambito estrattivo, avendo natura complementare rispetto alla coltivazione della cava, deve essere sempre considerata urbanisticamente conforme, indipendentemente da un'espressa menzione nel piano cave provinciale o negli strumenti urbanistici comunali, fintanto che vi siano i presupposti giuridici per la coltivazione della cava e nella fase transitoria necessaria alla dismissione dell'attività estrattiva. Tuttavia, le attività complementari non possono mai operare come un veicolo per l'insediamento definitivo di destinazioni d'uso produttive che non abbiano avuto un espresso riconoscimento negli strumenti urbanistici, in quanto gli imprenditori che svolgono attività di lavorazione di inerti negli ambiti estrattivi non hanno un'aspettativa tutelata a ottenere dal nuovo piano cave provinciale o dalla nuova disciplina urbanistica comunale una destinazione finale produttiva che consolidi i cantieri esistenti. Le previsioni del piano cave provinciale prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali, e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, pertanto gli strumenti urbanistici comunali non possono cancellare i diritti di scavo, né estenderli oltre la misura riconosciuta dal piano cave provinciale. Le opere necessarie per realizzare le strutture dove avviene la lavorazione degli inerti, pur essendo materialmente opere stabili e ancorate al terreno, sono intrinsecamente provvisorie, in quanto all'interno di un ambito estrattivo, finché la cava è in esercizio, è sempre possibile realizzare nuove costruzioni finalizzate all'attività estrattiva o alle attività complementari, ma tali costruzioni sono destinate a essere rimosse al termine dell'attività estrattiva e degli eventuali interventi di riassetto ambientale. Pertanto, un impianto per la lavorazione di inerti come quello realizzato dalla ricorrente si deve ritenere legittimo, sia con riguardo alle caratteristiche costruttive, sia relativamente alla collocazione nella fascia di rispetto.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/07/2018

N. 00653/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2010 REG.RIC.

N. 00269/2013 REG.RIC.

N. 01371/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2010, proposto da
((omissis)) SRL, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio fisico presso quest’ultimo, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI BREMBATE, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio fisico presso il medesimo legale, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

nei confronti

PROVINCIA DI BERGAMO, non costituitasi in giudizio;

sul ricorso numero di reg…

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