Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7889 del 20 febbraio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:7889PEN

Massima

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Il decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. c), prevede la cancellazione delle iscrizioni relative a sentenze di proscioglimento per vizio di mente decorsi dieci anni dalla loro irrevocabilità. Tale disposizione non si applica alle sentenze di assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p., in quanto tali provvedimenti, pur determinando l'estinzione del reato, non rientrano nella categoria dei provvedimenti di proscioglimento per difetto di imputabilità. Pertanto, le iscrizioni relative a tali sentenze di assoluzione non possono essere automaticamente cancellate dal casellario giudiziale, in assenza di una specifica previsione normativa che ne disponga la cancellazione. Tale disciplina, che non prevede la immediata cancellazione delle iscrizioni per le sentenze di assoluzione, non risulta in contrasto con gli artt. 2, 27, comma 2, e 111 Cost., in quanto il legislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di tenuta e aggiornamento del casellario giudiziale, nel bilanciamento tra l'esigenza di tutela della riservatezza dell'imputato assolto e quella di conservazione di informazioni rilevanti per finalità giudiziarie e amministrative.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. NOVIK ((omissis)) - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 106/2013 GIP TRIBUNALE di CUNEO del 04/03/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;

letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, con le consequenziali statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto, con ord…

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