Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4495 del 30 novembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4495PEN

Massima

Massima ufficiale
L'affidamento in prova del condannato militare previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, va considerato speciale rispetto all'analogo istituto disciplinato dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto la sua applicazione - prescindendo dalla natura della pena irrogata (militare o comune) - è collegata esclusivamente all'organo giudiziario che ha emesso la condanna ed allo "status" del condannato. Tale "status", poiché gli obblighi militari del condannato per il reato di rifiuto del servizio militare di leva cessano solo con l'avvenuta espiazione della pena, deve ritenersi sussistente fino a quando il condannato non abbia espiato la relativa pena.

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