Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9927 del 13 ottobre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:9927PEN

Massima

Massima ufficiale
La partecipazione al collegio giudicante del magistrato che ha emesso l'ordinanza di rinvio a giudizio non determina la nullità di cui all'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., in quanto non sussiste difetto di capacità generica del giudice all'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì incompatibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 61, comma secondo cod. proc. pen., sanabile se non sia stata proposta dichiarazione di ricusazione nei termini e nelle forme prescritte.

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