Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1729 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:1729SENT

Massima

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L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, in quanto atto vincolato e dovuto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'apporto partecipativo del destinatario risulterebbe inutile. Pertanto, l'omissione di tale comunicazione non determina l'annullabilità del provvedimento, in applicazione dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, che esclude l'annullamento del provvedimento quando il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato. Inoltre, la pretesa applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 è da escludere, in quanto tale regime sanzionatorio è previsto solo per gli abusi consistenti in opere costruite in parziale difformità dal titolo edilizio, mentre nel caso di specie si tratta della realizzazione di un'opera completamente abusiva, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo. Quanto al parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia sull'istanza di sanatoria, esso è adeguatamente motivato con il richiamo all'istruttoria tecnica compiuta dagli uffici comunali, i cui atti possono essere richiesti dal destinatario ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 per l'eventuale sindacato giurisdizionale. Inoltre, l'omissione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è configurabile in relazione a tale parere, in quanto esso ha natura meramente consultiva e endoprocedimentale, non costituendo il provvedimento conclusivo del procedimento.

Sentenza completa

N. 01351/2007
REG.RIC.

N. 01729/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01351/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2007, proposto da:
Raia Alfonso, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Passero, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via dei Mille N. 13 c/o Avv. Vitale;

contro

Comune di Somma Vesuviana, non costituito in giudizio; Ente Parco Nazionale - Vesuvio, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gerardo, con domicilio eletto presso Michele Gerardo in Napoli, via Diaz 11 presso l’Avvocatura dello Stato;

per l'annullamento dell’ordinanza prot.n. 175 del 12/12/2006 di rimozione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi alleg…

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