Cassazione penale Sez. V sentenza n. 75 del 3 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:75PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, il concetto di modica quantità è strettamente collegato a quello di dose e va inteso nel senso che il quantitativo stesso non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, tenuto conto della natura della sostanza e del grado di dipendenza di un medio consumatore, sempre con riferimento alla possibilità di assunzione con apprezzabile immediatezza. (Nella specie è stata esclusa la modica quantità per mg. 711 di eroina e di mg. 60 di eptadone).

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