Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 3890 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:3890SENT

Massima

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La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Ciò in quanto l'unico elemento comune dei locali costituito da un ingresso interno che collega l'ambiente del bar a quello del corridoio d'accesso al ristorante non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di unicità del locale, dovendo l'Amministrazione valutare nel complesso le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi in cui si svolgono le due attività. La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Ciò in quanto l'unico elemento comune dei locali costituito da un ingresso interno che collega l'ambiente del bar a quello del corridoio d'accesso al ristorante non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di unicità del locale, dovendo l'Amministrazione valutare nel complesso le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi in cui si svolgono le due attività, senza limitarsi a considerare tale elemento di collegamento interno. La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Ciò in quanto l'unico elemento comune dei locali costituito da un ingresso interno che collega l'ambiente del bar a quello del corridoio d'accesso al ristorante non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di unicità del locale, dovendo l'Amministrazione valutare nel complesso le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi in cui si svolgono le due attività, senza limitarsi a considerare tale elemento di collegamento interno, il quale, pur consentendo il transito dei clienti tra i due esercizi senza uscire sulla strada, non è di per sé idoneo a far ritenere che i locali costituiscano un unico ambiente. La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Ciò in quanto l'unico elemento comune dei locali costituito da un ingresso interno che collega l'ambiente del bar a quello del corridoio d'accesso al ristorante non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di unicità del locale, dovendo l'Amministrazione valutare nel complesso le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi in cui si svolgono le due attività, senza limitarsi a considerare tale elemento di collegamento interno, il quale, pur consentendo il transito dei clienti tra i due esercizi senza uscire sulla strada, non è di per sé idoneo a far ritenere che i locali costituiscano un unico ambiente, essendo necessario a tal fine che le due attività siano effettivamente svolte in un contesto spaziale unitario e non meramente collegato da un passaggio interno. La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Ciò in quanto l'unico elemento comune dei locali costituito da un ingresso interno che collega l'ambiente del bar a quello del corridoio d'accesso al ristorante non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di unicità del locale, dovendo l'Amministrazione valutare nel complesso le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi in cui si svolgono le due attività, senza limitarsi a considerare tale elemento di collegamento interno, il quale, pur consentendo il transito dei clienti tra i due esercizi senza uscire sulla strada, non è di per sé idoneo a far ritenere che i locali costituiscano un unico ambiente, essendo necessario a tal fine che le due attività siano effettivamente svolte in un contesto spaziale unitario e non meramente collegato da un passaggio interno, dovendo l'Amministrazione valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti. La voltura di una licenza per l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio di tipo bar e ristorante non può essere negata per il solo fatto che le due attività siano condotte in locali aventi distinte iscrizioni catastali, autonomamente e distintamente fruibili, compresi in condomini diversi, anche se collegati da un ingresso interno, in quanto tale circostanza non integra il presupposto di unicità del locale previsto dalla legge regionale per la considerazione di un unico titolo autorizzatorio. L'Amministrazione, in tali casi, è tenuta a valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, anziché procedere al diniego della voltura, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Ciò in quanto l'unico elemento comune dei locali costituito da un ingresso interno che collega l'ambiente del bar a quello del corridoio d'accesso al ristorante non è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di unicità del locale, dovendo l'Amministrazione valutare nel complesso le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi in cui si svolgono le due attività, senza limitarsi a considerare tale elemento di collegamento interno, il quale, pur consentendo il transito dei clienti tra i due esercizi senza uscire sulla strada, non è di per sé idoneo a far ritenere che i locali costituiscano un unico ambiente, essendo necessario a tal fine che le due attività siano effettivamente svolte in un contesto spaziale unitario e non meramente collegato da un passaggio interno, dovendo l'Amministrazione valutare la possibilità di impartire specifiche prescrizioni per assicurare l'effettiva separazione degli ambienti, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 05618/2009
REG.RIC.

N. 03890/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05618/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5618 del 2009, proposto da:
((omissis)) e Società So.To. Bar, in persona del legale rappresentante
pro tempore
((omissis)), rappresentate e difese dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, Via G. Bettolo,17;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall' avv. ((omissis)) dell’Avvocatura Capitolina, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determinazione Dirigenziale del Dirigente UOA del Municipio XVII n. 570 (o 870) del 30/04/2009, notificata alla sig. Sci…

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