Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11449 del 10 novembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:11449PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel delitto di frode in pubblica fornitura, di cui all'art. 356 c. p., il dolo consiste nella cosciente volonta` di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Infatti, l'espressione "commettere frode" non allude ad un comportamento ingannevole caratterizzato dalla messa in atto di artifici e raggiri nei confronti del pubblico contraente, ma si riferisce ad ogni adempimento che sia affetto da malafede contrattuale, essendo sufficiente la dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute (o dal campione) senza che occorra necessariamente la consegna dell'aliud pro alio in senso civilistico. (Nella specie l'imputato, aggiudicatario dell'appalto relativo ad una fornitura di divise invernali per il personale di un comune, aveva consegnato divise non conformi, per qualita` della stoffa, alle caratteristiche tecniche prestabilite nel capitolato d`appalto).   conforme: [p84\04923] [p83\06106] [p83\06089] [p81\06483]

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