Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5838 del 22 maggio 1995
ECLI:IT:CASS:1995:5838PEN
Massima
Massima ufficiale
Deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di una organizzazione — creata per il perseguimento di uno scopo lecito risultante anche dal suo statuto — pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa. Ai fini dell'integrazione del reato di estorsione è indifferente che l'agente abbia effettivamente la possibilità di attuare il male minacciato, ma è invece necessario che la minaccia si presenti, nella sua rappresentazione, come certa e promanante dal soggetto attivo o da altre persone allo stesso collegate, in modo da raggiungere l'effetto di coartare ogni libertà di scelta della vittima. Invece, nel reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2, c.p., la determinazione della vittima è cagionata da un errore conseguito con il prospettare il pericolo di un male eventuale dovuto all'opera di terzi. Non è ipotizzabile una trasformazione in associazione per delinquere di una organizzazione cui sia stato riconosciuto il carattere di confessione religiosa, a meno che tutti i suoi membri non abbiano, di comune accordo, cambiato le regole statutarie, dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello originario. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha peraltro precisato che la libertà religiosa non si presenta, nell'ordinamento giuridico italiano, come una libertà sconfinata, non soggetta ad alcun freno, ma incontra sia quei limiti fondamentali, che costituiscono le condizioni indispensabili per una pacifica convivenza dei singoli nel corpo sociale, sia quei limiti che scaturiscono dai valori essenziali ed inderogabili della civiltà stessa che alla medesima si accompagnano e che informano e compenetrano l'ordinamento giuridico positivo; con la conseguenza che se più persone dovessero riunirsi e fondare una «chiesa», prevedendo nello statuto comportamenti integranti gli estremi di fatti penalmente rilevanti, costoro si renderebbero in ogni caso responsabili del delitto di associazione per delinquere).
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