Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10671 del 30 novembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10671PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il terzo comma dell'art.. 21 legge 10 maggio 1976, n.. 319, dopo la modifica apportata al testo originario dal primo comma dell'art.. 19 legge 24 dicembre 1979, n.. 650 con la soppressione delle parole "nei casi previsti dai due commi precedenti", punisce un fatto (superamento dei limiti di accettabilità dello scarico) che, essendo del tutto diverso da quelli puniti dai precedenti primo e secondo comma (effettuazione di scarico senza autorizzazione o con autorizzazione revocata), non costituisce una circostanza aggravante, bensì un'ipotesi autonoma di reato.

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