Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12963 del 22 aprile 2022

ECLI:IT:CASS:2022:12963CIV

Massima

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Il procedimento disciplinare a carico dei magistrati, in quanto volto a garantire il corretto funzionamento della giustizia e la tutela dei valori espressi dal Titolo IV della Parte II della Costituzione, consente un più penetrante controllo del Consiglio Superiore della Magistratura sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati, giustificando pertanto la limitazione del diritto inviolabile alla libertà e segretezza delle comunicazioni, in ragione del bilanciamento tra tale diritto e l'interesse pubblico primario alla repressione degli illeciti disciplinari. Pertanto, nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'osservanza delle regole del codice di procedura penale è prescritta nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 270 c.p.p. riguardante i limiti di utilizzazione, nell'ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte. Tale principio trova fondamento nell'essenziale argomento interpretativo della specialità del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, connotato da un'ampiezza di poteri istruttori al fine di consentire il controllo più penetrante sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati e, in tal modo, alimentare la fiducia dei consociati nell'Ordine giudiziario. Il rispetto delle regole del codice di procedura penale, prescritto dal D.Lgs. n. 109/2006, va pertanto coniugato con la suddetta connotazione di specialità, in ragione della clausola di compatibilità contenuta negli artt. 16 e 18 del medesimo decreto, dovendo la ratio di tale clausola essere individuata nella volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire, sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato, l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall'art. 105 Cost. al Consiglio Superiore della Magistratura. Tale connotazione di specialità del procedimento disciplinare dei magistrati trova ispirazione nel principio fondamentale della ricerca della verità materiale, oggetto di limitazioni nel processo penale in cui viene in gioco la libertà personale, affinché l'azione di contrasto demandata dalla Costituzione al C.S.M. riesca davvero efficace, in quanto volta a garantire il corretto funzionamento della giustizia. Pertanto, un tale principio orienta l'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'addebito, tipicamente proprio del procedimento disciplinare, cui corrispondono ampi poteri di indagine della pubblica accusa ed officiosi della Sezione disciplinare, giustificando anche nel contesto della responsabilità disciplinare dei magistrati la limitazione del diritto inviolabile alla libertà e segretezza delle comunicazioni in ragione del bilanciamento - sistemico e non frazionato, nonché privo di gerarchie - tra valori-principi costituzionali. In tale prospettiva, la tutela dei valori-principi di cui agli artt. 101 e ss. della Costituzione, di cui pure si fa carico la complessiva disciplina sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, riguarda il prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i più rilevanti dei beni costituzionalmente protetti, in quanto volto a preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nel suo complesso, quali principi cardine di un assetto di garanzie che non costituisce un privilegio personale del singolo appartenente all'ordine giudiziario, ma è tassello indefettibile, al pari di altri, nella costruzione della forma repubblicana.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita - Presidente Aggiunto

Dott. RAIMONDI Guido - Presidente di Sez.

Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente di Sez.

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere

Dott. FERRO Massimo - Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28794/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 111/2…

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