Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3731 del 2024

ECLI:IT:TARNA:2024:3731SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, disponendo il pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate nel precedente giudizio, nonché della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all'amministrazione per adempiere. Qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato nel Prefetto, con facoltà di delega, il quale provvederà a dare ottemperanza al titolo nei sessanta giorni successivi al suo insediamento, con le spese poste a carico dell'ente debitore. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. In sede di giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive risultate non satisfattive.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/06/2024

N. 03731/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05769/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5769 del 2022, proposto da
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Tar Campania - Napoli n. 6731/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa ((omissis)) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<…

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