Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20912 del 3 giugno 2010

ECLI:IT:CASS:2010:20912PEN

Massima

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La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. quando il condannato riporti una nuova condanna definitiva, anche se inflitta con più sentenze, la cui pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi il limite di due anni di reclusione previsto dall'art. 163 c.p. In tali casi, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare il beneficio della sospensione condizionale senza alcuna discrezionalità, in quanto la revoca è disposta di diritto per espressa previsione normativa, a prescindere dalla gravità del reato commesso e dalla valutazione della personalità del condannato. La revoca della sospensione condizionale consegue automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge, senza che il giudice possa operare alcuna valutazione discrezionale in merito all'opportunità di mantenere o revocare il beneficio, essendo tale valutazione già compiuta dal legislatore al momento della previsione normativa. La ratio della disciplina è quella di assicurare l'effettività della pena e di evitare che il condannato possa beneficiare nuovamente della sospensione condizionale dopo aver commesso un ulteriore reato, dimostrando così l'inidoneità del precedente trattamento sospensivo a conseguire gli scopi rieducativi della pena.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MU. ME. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 339/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 03/11/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;

lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO ((omissis)) che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 3 novembre 2009 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai se…

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