Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8478 del 3 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:8478PEN

Massima

Massima ufficiale
Perché un motivo d'impugnazione possa considerarsi specifico, a pena d'inammissibilità ai sensi degli artt. 201 e 207 cod. proc. pen., è necessario che esso si concreti nella precisa esposizione della critica che si intende muovere ad una specifica parte del provvedimento impugnato nonché e soprattutto delle ragioni su cui la critica stessa si fonda. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso perché i ricorrenti si sono limitati a dedurre, semplicemente, che i giudici di appello avevano trascurato i punti specifici sui quali la decisione impugnata avrebbe omesso di motivare).

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